L’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei Consulenti Finanziari - OCF (già Organismo per la tenuta dell’Albo dei Promotori Finanziari - APF) è l’organismo previsto dall’art. art. 31, comma 4, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) ordinato in forma di associazione senza finalità di lucro, dotata di personalità giuridica di diritto privato dall’11 ottobre 2007, costituita dalle associazioni professionali rappresentative degli iscritti come stabilito dall’art. 145 del Regolamento Intermediari, che attualmente sono: ABI (Associazione Bancaria Italiana); ANASF (Associazione Nazionale Consulenti Finanziari); ASCOFIND (Associazione per la Consulenza Finanziaria Indipendente); ASSONOVA (Associazione consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede); ASSORETI (Associazione delle Società per la Consulenza agli Investimenti); ASSOSCF (Associazione italiana delle Società di Consulenza Finanziaria Indipendente); NAFOP (National Association Fee Only Planners).
La Legge di Stabilità per il 2016 ha previsto l’attribuzione a OCF della funzione di tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari suddiviso in tre sezioni - consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, consulenti finanziari autonomi e società di consulenza finanziaria (artt. 31, comma 2, 18-bis e 18-ter del TUF) - nonché l’attribuzione della funzione di vigilanza sugli iscritti al nuovo albo.
Il 28 giugno 2018 è stato sottoscritto il primo protocollo d’intesa tra OCF e Consob ed il 2 luglio 2018, con delibera adottata dall’Autorità di vigilanza il 28 giugno 2018, n. 20503, è stato stabilito l’avvio dell’operatività di OCF limitatamente alle attività propedeutiche all’iscrizione dei consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria ai sensi dell’art. 7 del D.M. n. 206/2008 (regime transitorio) ed alle funzioni istruttorie per i procedimenti di vigilanza ex artt. 7-septies, comma 2, e 196 del TUF nei confronti dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede in conformità al regime transitorio previsto.
Il 10 agosto 2018, OCF e Consob hanno siglato un secondo protocollo d’intesa in merito alla pubblicità delle disposizioni a rilevanza esterna dell’Organismo e agli atti ed eventi di maggior rilievo da comunicare alla CONSOB.
Il pieno trasferimento delle nuove funzioni ad OCF è avvenuto il 1° dicembre 2018, con delibera Consob n. 20704 del 20 novembre 2018, in seguito alla valutazione condotta dall’Autorità.
OCF è soggetto alla vigilanza della Consob.
Le funzioni
OCF ha il compito di verificare il possesso dei requisiti per l’iscrizione all’albo dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, dei consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria - secondo quanto stabilito dal nuovo Regolamento Intermediari adottato dalla Consob il 15 febbraio 2018 e dai DD.MM. nn. 472/98, 206/08 e 66/12 - nonché la permanenza dei requisiti stessi nel tempo. L’Organismo procede inoltre alle cancellazioni dall’albo e alla variazione dei dati informativi obbligatori inerenti agli iscritti nonché all’organizzazione e gestione della prova valutativa per accedere all’albo. Infine, OCF riscuote i contributi dovuti dagli iscritti e da chi richiede l’iscrizione e adempie agli altri compiti connessi e strumentali allo svolgimento delle funzioni istituzionali a cui è preposto.
L’Organismo, ai sensi dell’articolo 31, comma 4, del Testo Unico della Finanza, esercita i poteri cautelari e i poteri sanzionatori attraverso gli strumenti della vigilanza informativa e della vigilanza ispettiva delineati al comma 7 del citato articolo 31. In tal modo, OCF controlla che l’operato degli iscritti sia conforme alle norme di comportamento prescritte dalla normativa.
In particolare, l’Organismo può richiedere la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti nonché effettuare ispezioni e, in ambito, richiedere l’esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari.
Il procedimento sanzionatorio rappresenta l’eventuale esito delle attività di vigilanza informativa e ispettiva. L’Organismo esercita i poteri sanzionatori irrogando, con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati, le sanzioni previste dalla normativa: il richiamo scritto, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516 a euro 25.823, la sospensione da uno a quattro mesi dall’albo e la radiazione dall’albo.
I poteri cautelari, invece, permettono all’Organismo di sospendere il consulente finanziario autonomo, la società di consulenza finanziaria e il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede dall’esercizio dell’attività per un periodo massimo di centottanta giorni ovvero di un anno a seconda che ne ricorrano i presupposti di legge.
L’esercizio della funzione di vigilanza avviene secondo tre modalità: vigilanza ad evento in esito ad una segnalazione, vigilanza programmata e vigilanza preventiva. Quest’ultimo modello si basa su segnalazioni di vigilanza preventiva (c.d. indicatori di anomalia) volte a fornire all’Organismo un set di dati sull’operatività dei soggetti vigilati che, elaborati mediante determinati algoritmi, permette di individuare specifici rischi di violazione. Tali indicatori costituiscono meri elementi indiziari di possibili irregolarità addebitabili ai soggetti vigilati da accertare in sede istruttoria.